Il Mandato di Arresto Europeo: differenze con l’estradizione e margini difensivi.

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Nella percezione generale, può non essere del tutto chiaro quanto l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea sia per ogni individuo. Solitamente, il dibattito pubblico verte, per la gran parte, su questioni riguardanti le competenze economico-finanziarie dell’Unione, cioè l’attuazione del mercato comune e sui relativi effetti interni. Di rado sempre, invece, si dà adeguato risalto alle implicazioni connesse ai restanti “pilastri” dell’UE, rappresentati dalla cooperazione su “Esteri e Sicurezza” (PESC) e su “Giustizia e Affari Interni” (GAI). Eppure, nel loro ambito risiedono strumenti molto incisivi per la vita dei singoli.

Tra questi, c’è sicuramente il Mandato di Arresto Europeo. Si tratta di un mezzo con cui uno Stato membro UE (Stato d’emissione), mediante una decisione giudiziaria, può chiedere a un altro (Stato d’esecuzione) la consegna di chi si trovi nel medesimo, al fine di dare esecuzione a una propria decisione di condanna/misura cautelare. Ciò in tempi estremamente più veloci di quelli richiesti, invece, per l’estradizione: con il MAE, la consegna può avvenire in pochi giorni, anziché in mesi/anni. La principale differenza risiede nel fatto che, mentre per l’estradizione sono necessari dei passaggi diplomatici/politici, il MAE prevede esclusivamente un contatto diretto tra le Autorità Giudiziarie dei duestati membri. Inoltre, il MAE non richiede il presupposto della doppia punibilità in entrambi gli Stati, bastando che l’illecito alla sua base sia compreso in una lista di reati già prevista dall’UE. In tal caso, esso è quindi eseguibile anche se il fatto perseguito all’estero non è previsto come reato in Italia.

A livello pratico, il MAE comporta l’inserimento del nominativo nel Sistema informativo Schengen, accessibile alle Forze dell’Ordine. Ciò può portare all’arresto e alla messa a disposizione, entro 24 ore, dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza, che, a seguito di un’apposita udienza, deciderà se convalidare l’arresto e, poi, se dare esecuzione al Mandato. La decisione si baserà sulle indicazioni contenute nel MAE, con possibilità per la Corte d’Appello di chiedere allo Stato di emissione informazioni integrative.

Alla base di tale agile sistema di “consegna” v’è il principio europeo del mutuo riconoscimento. Nei rapporti tra gli Stati membri vige una fiducia reciproca che fa presumere un adeguato livello di rispetto dei diritti umani al loro interno. Ciò consente la “circolazione” non solo delle decisioni giudiziarie, ma anche dei loro destinatari.

Va comunque precisato che, in caso di emissione di un MAE, vi sono sempre dei margini difensivi per il suo destinatario. Quest’ultimo, infatti, tramite il suo difensore, può evidenziare il rischio che nello Stato membro di emissione si verifichino delle lesioni dei suoi diritti umani, ad esempio analizzando e documentando le condizioni carcerarie cui verrebbe sottoposto. È inoltre possibile, in alcuni casi, evidenziare che lo sradicamento dallo Stato, anche senza cittadinanza italiana, produce degli effetti incompatibili con le esigenze rieducative. Ancora, il destinatario del MAE può sottolineare la presenza di cause di rifiuto obbligatorio alla consegna, come, ad esempio, l’età inferiore ai 14 anni al momento del reato o l’estinzione per amnistia.

Tra le possibilità difensive vi sono poi anche quelle attinenti all’illegittimità del MAE. In questo senso, può sottolinearsi, ad esempio, che il reato per cui si chiede la consegna non è previsto come reato in Italia  è inserito nell’elenco di reati previsto dall’UE. Oppure, può sottolinearsi che esso, anche se previsto come reato in Italia, non supera i limiti minimi di pena necessari per la consegna.

Infine, la difesa può fondarsi su errori procedurali o su questioni relative ai rischi derivanti dalla concreta esecuzione del Mandato di Arresto Europeo. Ad esempio, sotto il profilo procedurale, è possibile evidenziare la mancata traduzione in lingua italiana del MAE oppure la mancanza, nel medesimo, del contenuto previsto dalla legge. Sul versante esecutivo, è invece possibile evidenziare le condizioni psicofisiche del destinatario e il conseguente rischio di atti autolesionistici in caso di trasferimento, per ottenere la sospensione della consegna.