Il reato di diffamazione: confini e cause di non punibilità

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Il reato di diffamazione: confini e cause di non punibilità

Nei più svariati contesti sociali capita, di frequente, che vengano pronunciate espressioni offensive dell’altrui reputazione. A volte, ciò avviene senza che i protagonisti di questi comportamenti abbiano una reale consapevolezza dei limiti loro posti dall’ordinamento, nonché delle possibili conseguenze della violazione degli stessi. Può quindi essere interessante affrontare la tematica, cercando di fornirne un sommario inquadramento.

Il primo aspetto da trattare riguarda i confini della diffamazione. Essa, prevista dall’art. 595 c.p. è posta a protezione di onore/reputazione delle persone fisiche e degli enti collettivi, tutelati mediante la pena della reclusione fino a un anno o con una multa fino a 1.032 €. La condotta punita è rappresentata da ogni comunicazione connotata da modalità diffusive in grado di raggiungere più persone (almeno due) nonché in concreto idonea a offendere onore/reputazione altrui. Deve quindi trattarsi di espressioni che abbiano una portata offensiva di quest’ultimo nell’ambito del contesto sociale attuale, considerato anche come singolo e specifico ambito di vita. Ciò ha talvolta condotto i giudici a ritenere non integranti la condotta del reato di diffamazione espressioni anche “pesanti” ma ormai nella quotidianità sdoganate, ad esempio sui social network. Oltre alla condotta così delineata, affinché sia integrato il reato occorre un presupposto: l’assenza del destinatario dell’espressione offensiva, impossibilitato quindi a “replicare”. Infine, poiché si tratta di un reato non perseguibile d’ufficio, è anche necessario che la “vittima” dell’insulto presenti all’Autorità Giudiziaria un’apposita richiesta di punizione (la querela) entro 90 giorni dalla conoscenza del fatto e del suo autore.

Il secondo aspetto da evidenziare riguarda le possibili aggravanti. Oltre alla diffamazione “semplice”, l’art. 595 c.p., al c. 2, prevede anche l’ipotesi in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato, per la quale il giudice può disporre la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 €. Nel caso in cui, invece, l’offesa sia recata con il mezzo della pubblicità (cioè con un mezzo in grado di raggiungere una cerchia indeterminata di destinatari), ovvero in atto pubblico, il c. 3 prevede che la pena è da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 €. Un aumento fino a 1/3 è infine previsto dal c. 4 se l’offesa è rivolta a un Corpo politico, amministrativo o ad una sua rappresentanza, o a un’Autorità costituita in collegio.

Ciò posto, è ora interessante mettere in luce le circostanze che possono portare ad un’esenzione dalla responsabilità penale. La prima è rappresentata dalla “causa di non punibilità” di cui all’art. 599 c. 2 c.p.: non è punibile l’autore della diffamazione, se ha agito nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. Sul punto, va precisato che ai fini dell’”ingiustizia” del fatto altrui è sufficiente che quest’ultimo si ponga in contrasto con le regole sociali, mentre non occorre un contrasto con il diritto. Inoltre, non v’è un limite “cronologico”, bastando che perduri lo stato d’ira.

L’esenzione da responsabilità può anche derivare dal ricorrere della scriminante dell’”esercizio di un diritto” (art. 51 c.p.). Va, infatti, bilanciato l’interesse alla reputazione con quello alla libertà di espressione (art. 21 Cost.): un fatto che altrimenti sarebbe reato, in quanto di per sé offensivo, non lo è se realizzato nei confini del diritto di critica (anche politica), di cronaca (anche giudiziaria), di satira ecc. A tal fine, tuttavia, occorre il rispetto di alcuni limiti precisi. Vanno rispettati i requisiti di verità, pertinenza e continenza, dovendo il fatto offensivo oggetto di diffusione essere rispondente al vero, corrispondente a un interesse pubblico nonché espresso senza modalità inutilmente offensive (insulti gratuiti).

In realtà, tali limiti variano a seconda della tipologia di diritto esercitato. Per il diritto di critica, sostanziandosi esso in un’opinione, di per sé soggettiva, non è richiesto il rispetto di una verità oggettiva, ma basta un “ancoraggio” a un nucleo fattuale realmente esistente e non inventato. Per il diritto di cronaca, occorre invece una piena corrispondenza tra il fatto comunicato e la realtà. Per la critica politica, sono ammesse espressioni particolarmente offensive e intrusive della sfera privata.