Il dibattito pubblico è di frequente focalizzato sugli sviluppi di importanti procedimenti in materia di corruzione. Si tratta di una materia in grado di attrarre l’attenzione del pubblico, comprensibilmente desideroso di informarsi su vicende in grado di impattare sulle funzioni dello Stato, con dei riflessi negativi nei più disparati settori (salute, concorrenza, edilizia, ambiente, giustizia, infrastrutture). È, quindi, opportuno un cenno ai principali delitti di corruzione, di cui agli artt. 318, 319 c.p.
Quanto all’art. 318 c.p., esso prevede il reato di corruzione per l’esercizio della funzione. Ai sensi di tale disposizione, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico agente che, per l’esercizio delle sue funzioni/poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. Poiché è un reato a concorso necessario (coinvolge “per forza” due soggetti, su un piano di parità), è prevista la punizione anche per il privato che elargisce.
Il reato di corruzione “funzionale”, di cui all’art. 318 c.p., non richiede, dunque, l’individuazione della compravendita di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, bastando, invece, che il pubblico funzionario metta genericamente a disposizione del privato la propria funzione: ciò è sufficiente a inquinare la pubblica funzione svolta, mettendo in pericolo il suo corretto svolgimento, cioè il corretto compimento dei singoli atti ad essa relativi.
Quanto, poi, all’art. 319 c.p., esso prevede il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Ai sensi di tale disposizione, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni il pubblico agente che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, oppure per compiere o per aver compiuto un atto “illegittimo”, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. Poiché è un reato a concorso necessario (coinvolge “per forza” due soggetti, su un piano di parità), è prevista la punizione anche per il privato che elargisce.
Tale più grave reato di corruzione, dunque, si differenzia da quello sopra in quanto richiede, per la sua realizzazione, il riferimento a uno specifico atto illegittimo (o ad una specifica omissione di un atto dovuto): non si punisce solo una generica, e solo pericolosa, “messa a disposizione” del p.u., ma l’effettivo compimento di un comportamento scorretto, che effettivamente danneggia la funzione pubblica.
Ciò posto, appare d’interesse porre in luce un ulteriore elemento di centrale rilevanza per entrambi i reati. Il riferimento è al requisito, implicito, dell’accordo corruttivo tra il pubblico funzionario e il privato: il reato si configura solo se il comportamento dell’uno abbia causa nel comportamento dell’altro. Tra la “messa a disposizione”/l’atto illegittimo del p.u. e l’elargizione del privato deve esservi un rapporto di corrispettività. Altrimenti, pure in presenza di un’elargizione da parte del privato, e pure in presenza di comportamenti scorretti del pubblico funzionario, non si configura il reato di corruzione, né ai sensi dell’art. 318 c.p. né ai sensi dell’art. 319 c.p.
In sostanza, non esiste una corruzione “senza accordo”. Non è sufficiente l’elargizione del privato, né il comportamento disponibile/illegittimo del funzionario, poiché ciò che occorre è che questi dati siano espressivi di un vero e proprio “scambio”, connesso a un accordo sottostante. Sono elementi che, di per sé, non bastano a integrare il reato, anche se possono, ovviamente, rappresentare degli indizi dell’accordo corruttivo.
In realtà, anche sotto il profilo della prova occorre una precisazione. L’esistenza di una elargizione oppure di un conflitto di interessi, infatti, non è, da sola, sufficiente, a dimostrare l’accordo, neppure in sede cautelare. Proprio poiché essa è solo un indizio, occorre il supporto di altri elementi, mancando altrimenti il requisito della pluralità degli indizi, richiesto dalla legge in materia di prova indiziaria. Ciò è quanto è stato affermato dalla Cassazione nell’ambito della nota inchiesta sulla gestione dell’urbanistica a Milano, con riferimento appunto al conflitto di interessi e alle elargizioni private.

