Le diverse formule assolutorie: significato e conseguenze

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I giornali, nei casi mediatici, danno notizia dell’assoluzione dell’imputato con riferimento alle seguenti formule: “il fatto non sussiste”; “il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”; “per non aver commesso il fatto”; “l’imputato non è imputabile o non è punibile per altra ragione”.

Poiché si tratta di formule di difficile lettura per i non addetti ai lavori, sembra opportuno tentare di chiarirne il senso e la portata. Si tratta di un elenco tassativo, previsto dalla legge, cui il Giudice è tenuto ad attenersi in tutti i casi in cui ritenga di dover mandare esente l’imputato per ragioni attinenti al merito. Sono, cioè, locuzioni che sintetizzano le ragioni dell’innocenza dell’accusato e che devono essere inserite nel dispositivo della sentenza liberatoria. L’adozione di una formula o dell’altra non è affatto indifferente per l’imputato, giacché esse hanno una portata più o meno favorevole, sia dal punto di vista giuridico sia sotto il profilo della considerazione sociale. Ciò risulta chiaro se si considera che, diversamente dall’assoluzione “piena”, cioè per insussistenza del fatto, le altre formule possono lasciare aperta la porta a conseguenze extrapenali, di natura civilistica (risarcitoria) o disciplinare (per i pubblici funzionari).

Conviene affrontare anzitutto la formula assolutoria più nota e più favorevole: “il fatto non sussiste”. Essa viene adottata nel caso in cui i dati fattuali accertati nel corso del procedimento, letti alla luce del reato oggetto di contestazione, non consentono di affermarne l’integrazione: il raffronto tra i fatti accertati, quelli contestati e i quelli che sarebbero necessari, secondo la legge, per realizzare il reato, porta a concludere che non siano emersi gli elementi costitutivi del reato. In particolare, “il fatto non sussiste” se il procedimento non ha consentito l’emersione di dati dimostrativi della condotta, cioè del comportamento materiale oggetto di accusa (es. l’uso di un’arma da fuoco), delle sue conseguenze (la morte della vittima) e il nesso causale tra la prima e queste ultime.

Ad esempio: vengo accusato di omicidio, con somministrazione di veleno, ma il procedimento non ha permesso di dimostrare che io lo abbia mai somministrato; oppure, non ha permesso di dimostrare che la causa della morte sia stata proprio la somministrazione del veleno; oppure, ha dimostrato che la vittima è, in realtà, ancora viva.

Può ora passarsi all’esame di un’altra nota formula assolutoria: “il fatto non costituisce reato”. Essa viene adottata nel caso in cui, pur sussistendo il fatto, e cioè essendo dimostrato tutto ciò di cui abbiamo parlato sopra (il comportamento materiale, le sue conseguenze offensive, il nesso), manchi, però, il necessario legame psicologico tra il medesimo e l’imputato. Si tratta, cioè, del caso in cui non è stato dimostrato il dolo o la colpa: il fatto si è verificato, ma esso non era voluto o non era prevedibile/evitabile dal suo autore. La stessa formula viene inoltre adottata quando il fatto sia stato commesso in presenza di una scriminante (es. legittima difesa).

Ad esempio, vengo accusato di omicidio stradale, perché ho effettivamente colpito un motociclista, ma emerge che l’impatto non era prevedibile/evitabile.

Un’altra formula da trattare riguarda l’assoluzione “per non aver commesso il fatto”. In questo caso, diversamente che nei casi sin qui citati, il fatto sussiste ed è coperto da dolo o colpa; esso, tuttavia, non è attribuibile all’imputato, bensì a terzi. Tale formula assolutoria può essere pronunciata, in particolare, nel caso in cui l’accusa riguardi un reato commesso da più persone in concorso, rivelatosi poi essere, invece, riconducibile solo ad uno dei coimputati.

L’assoluzione può poi essere pronunciata con la formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Qui, risulta provata la presenza di tutti i requisiti precedenti, cioè la sussistenza di un fatto, doloso/colposo e riconducibile proprio all’accusato; tuttavia, tale fatto non rileva (o non rileva più) sotto il profilo penale, ma esclusivamente come illecito amministrativo civile.

Un esempio è il fatto di ingiuria, che è stato depenalizzato.

Infine, il Giudice può assolvere perché l’imputato non è imputabile o punibile. Ciò può verificarsi quando l’imputato sia infraquattordicenne oppure incapace di intendere/volere. Inoltre, per la presenza di una causa di non punibilità

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