Non sempre i procedimenti penali per “violenza sessuale” riguardano la casistica tipica dell’immaginario collettivo. Può capitare, infatti, di finire indagati o imputati in relazione a comportamenti ben distanti dal archetipo della violenza sessuale, ma comunque sanzionati sempre dalla stessa previsione legale (art. 609bis c.p.). Appare, quindi, utile un cenno ai confini del concetto di “atti sessuali”, il quale ha un ruolo centrale nella configurazione del reato in questione, che appunto è incentrato sulla costrizione a subire atti sessuali.
Al riguardo, va sottolineato che non si tratta di una tematica semplice come potrebbe sembrare. Ai fini della definizione del concetto di “atti sessuali” sono stati, infatti, elaborati vari orientamenti, il primo dei quali è rappresentato dalla tesi “soggettiva”. Secondo tale primo approccio, un atto assume natura sessuale in ragione dell’intenzione, sessuale o meno, di chi lo compie. Superata questa prima impostazione, incompatibile con un diritto penale moderno, è stata poi proposta la tesi “anatomico-culturale”: un atto ha valenza sessuale, a prescindere dall’intenzione del suo autore (che può anche non essere sessuale), se ricade su zone erogene, con la precisazione che queste non vanno individuate solo in base alla scienza medica, ma anche in ragione dei valori sociali-culturali di riferimento. A questa impostazione si è infine aggiunta anche la tesi “oggettivo-contestuale”, secondo la quale può assumere valenza sessuale anche un atto che ricada su zone del corpo “ambivalenti”. Cioè dei contatti con zone non necessariamente “erogene” (come braccia, fianchi, spalle, guance), ma che possono comunque assumere un significato sessuale in rapporto allo specifico contesto concreto (ad esempio, il bacio sulla guancia strappato da un insegnante afferrando la sua allieva braccia/fianchi e pronunciando apprezzamenti erotici).
In sintesi, non rileva l’intenzione dell’autore, che può essere sessuale o meno, ma le caratteristiche oggettive del suo comportamento, la cui valenza sessuale va letta non solo in rapporto alle zone “esclusivamente” erogene secondo i valori culturali di riferimento, ma anche in rapporto alle zone “ambigue”. Pure il contatto con queste ultime, infatti, può assumere un significato sessuale, se tale è il contesto concreto (le parole che affiancano il gesto, la relazione tra le parti).
In questo contesto, la giurisprudenza della Cassazione ha ormai assunto un atteggiamento molto rigoroso. Il concetto di atti sessuali, ai fini del reato di violenza sessuale, viene infatti delineato combinando le ultime due teorie sopra indicate, con un approccio di natura oggettiva e contestuale. Il risultato è un’impostazione che è stata definita “pansessualista”, con l’unico limite rappresentato dalla necessità di un effettivo contatto corporale con la vittima, anche mediante la costrizione ad atti di auto-erotismo (contatto corporale sulla cui necessità, comunque, le visioni non sono unanimi).
Alla luce di tale quadro, risulta evidente come la definizione del concetto di atti sessuali non sia affatto scontata. L’approccio della Cassazione, in ogni caso, è rigoroso, anche perché il reato che viene in rilievo in questa materia, nonostante l’eterogeneità degli atti rilevanti, è sempre la “violenza sessuale” (art. 609bis c.p.: da 6 a 12 anni), pure se eventualmente attenuata nei casi di “minore gravità” di cui al comma 2 (riduzione fino a 2/3). Risulta centrale, quindi, per chi sia coinvolto in un procedimento, quale indagato/imputato, valorizzare, tramite il proprio difensore di fiducia, tutte le sfaccettature del singolo contesto concreto, nel caso in cui queste possano consentire di escludere la valenza sessuale del suo comportamento.
All’opposto, chi sia stato, come vittima, costretto a subire contatti relativi a zone del corpo “ambivalenti” (cioè non esclusivamente “erogene”) dovrà valorizzare il contesto concreto per evidenziarne il significato comunque “sessuale”. In questo caso, la persona offesa non dovrà arrestarsi all’idea che il contatto non voluto non ha riguardato parti del corpo univocamente “erogene” se, comunque, per le parole usate dall’autore (apprezzamenti, ecc.), per i rapporti e per il contesto, la condotta subita abbia comunque avuto una valenza sessuale. Anche in questo caso, ovviamente, è indispensabile l’assistenza di un difensore di fiducia.

